L’ETICA IN UFOLOGIA….. OVVERO MA DOBBIAMO “PROPRIO”
DENUNCIARE I TESTIMONI (ANCHE QUANDO SONO DEI “MEMORABILI”
FALSARI)??
Di
Carlo Sabadin 11/2004
Casi
del genere non sono nuovi e, negli ambienti ufologici, se ne è
parlato spesso. In passato, poi, abbiamo avuto vicende “notissime”
e polemiche infinite. Ho voluto affrontare, in modo organico e,
davvero, ad “ampio raggio la complicata questione. Per quanto
possibile.
Un personale ringraziamento a Max( http://www.spazioufo.com/etica_e_Ufologia.asp
)che chiedendomi un intervento su questa tematica mi ha permesso
di fare un “viaggio” davvero illuminante. Soprattutto
per chi vi scrive.
Le
cronache in questi ultimi tempi, spesso si occupano di casi, a volte
davvero inquietanti, riguardanti persone rimaste “vittime”
di sedicenti maghi, veggenti, guaritori, ecc. Da più parti
si è invocato un intervento del legislatore per porre un
freno a questo genere di "attività" ( e molteplici
sono i "progetti di legge" presentati). [1]
In realtà la legge già se ne occupa. Premettiamo -doverosamente-
che lo svolgimento della professione di astrologo, veggente, occultista,
ecc. non è, di per sé, vietata. Tale attività
diventa proibita, se contraria a norme imperative, all'ordine pubblico,
al buon costume o quando rientri in “fattispecie” previste
da norme penali.
Quindi, seppur le predette attività non
siano vietate, coloro che le svolgono integrano, nella maggior parte
dei casi, gli estremi del reato di cui all'art. 661 del codice penale
("abuso della credulità popolare - arresto fino a tre
mesi o ammenda fino a lire 2 milioni - competenza del Pretore) e
(qualora le “capacità” dei maghi vengano pubblicizzate
ed evidenziate attraverso, ad esempio, inserzioni pubblicitarie)
l'illecito di ciarlataneria (recentemente depenalizzato). In tal
senso, le centinaia di pubblicità ingannevoli sospese dall'IAP
e dall'Antitrust perché contrarie alle norme che disciplinano
la pubblicità. Inoltre, coloro che si professano "guaritori"
possono incorrere anche nel reato di cui all'art. 348 del codice
penale ("abusivo esercizio di una professione" - reclusione
fino a tre mesi o multa da lire duecentomila a un milione - competenza
del Pretore - procedibilità d'ufficio"). Il reato di
truffa è, invece, più difficile da dimostrare ed è
procedibile solo a querela di parte (art. 640 cod. pen. - reclusione
da sei mesi a tre anni e multa da lire centomila - competenza del
Pretore). In gran parte la giurisprudenza esistente fino ad oggi
è stata a favore dei maghi, sostanzialmente “sempre”
assolti (ad eccezione di situazioni dove “usurpavano”
titoli, dove si commetteva “concretamente” un reato
di "truffa" o un “abuso sessuale", ecc…).
Peraltro tale situazione generale non fa -realmente- testo in ragione
del bassissimo numero di denunce presentate negli ultimi anni. Al
contrario, il reato di "abuso della credulità popolare"
è facilmente dimostrabile. In una nota sentenza[2]
con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria ha
respinto i ricorsi presentati da alcuni maghi (che avevano impugnato
la decisione di vietare l'esercizio della cartomanzia presa dal
questore di Terni, in applicazione delle leggi vigenti) possiamo
leggere nella motivazione: “La protezione degli sprovveduti,
dei "creduli" è ovviamente la ratio della norma,
la quale peraltro è di una chiarezza assoluta, tanto da rendere
superflua qualunque attività interpretativa: in claris non
fit interpretatio. È anche ovvio, peraltro, che una certa
attività possa essere vietata, cioè costituire illecito
amministrativo, pur senza costituire illecito penale. Approfittare
della credulità popolare non è consentito, la legge
lo vieta per tutelare le masse ingenue e ignoranti”. E ancora:
“Ben ci può essere qualcuno che apprezza e auspica
queste cose, e quindi ritiene del tutto legittimo lo sfruttamento
delle coscienze da parte dei c.d. maghi; qualcuno che rimpiange
il Medioevo e rifiuta il secolo dei lumi. D'altronde, se da Mozart
si passa al rock, ben si può passare da Voltaire o Filangieri
alle fattucchiere e agli sciamani. Ma, se riflettiamo, nel Medioevo
e fino a tutto il Seicento, le streghe erano arse vive: se la loro
azione continua e si estende, bisogna attendersi lo scatenarsi della
reazione. Meglio quindi forse, anche nel loro interesse, che qualcuno
ancora tenti di limitare il fenomeno. “
Questa breve premessa generale potrebbe, apparentemente, sembrare
“fuori tema” dall’oggetto di questo intervento
ma sono convinto che, alla fine, la troverete decisamente utile.
E veniamo ai fatti della questione.
Su un forum di discussioni ufologiche[3]
viene postata la notizia di un tentativo di “contatto”
con un ufologo del CUN da parte di un certo “Palmiro Orlandi
Sandro “. Il soggetto in questione chiede all’inquirente
di voler “essere curato… affermando di essere stato
rapito dagli alieni”. Afferma inoltre “di vomitare e
di avere una bruciatura ad un gamba causata da radiazioni elettromagnetiche
o ultraviolette”. L’ufologo, doverosamente, lo indirizza
ad un’Ussl per opportuni accertamenti medici ma questi rifiuta.
Ci si accorda per un incontro insieme ad Antonio Chiumento (autore,
recentemente, di una criticatissima serie di “opere a sfondo
ufologico”) ma tale “riunione” non si realizza.
A distanza di alcuni mesi viene inviata a diverse persone una email
dove il soggetto affermerebbe che “è un contattista,
che gli alieni gli hanno dato i segreti della fisica quantistica,
che vuole essere curato alla gamba, ecc..”. Presumibilmente
allegate vi sono tre foto: due delle quali -sembra- tratte dalla
rivista del CUN. A corollario della vicenda l’affermazione
del Palmiro “di aver chiamato Striscia La Notizia” e
quella, altrettanto interessante, di avere sentito “nell'area
per giorni… un forte odore di Ozono e che vi era una schiuma
bianca attorno alla casa”. La vicenda che, chiaramente, avrà
un proprio autonomo iter che in questa sede non ci interessa presenta,
però, un curioso epilogo. L’ufologo inquirente che
ha “lanciato” la notizia scrive:”Oggi ho presentato
un esposto ai Carabinieri di Mestre affinché accertino sia
chi è questo tizio, sia la verità su tutta la questione”.
Inoltre, in relazione all’affermazione del “forte odore
di Ozono” e della “schiuma bianca attorno alla casa”,
lo stesso ufologo (Alfredo Benni) afferma: “se ciò
fosse vero, è possibile che abbia sparso del materiale urticante
o inquinante al fine di avvalorare la sua assurda storia ? Di tutto
questo si occuperanno i Carabinieri. Vedremo...”. Tralasciamo,
in questa sede, di analizzare i commenti -di altri- relativi al
reale ruolo, in questa intricata situazione della nota trasmissione
televisiva di Antonio Ricci e, altre sciocchezze che non meritano,
né in questa sede né altrove, il minimo interesse.
Focalizziamo invece tutta la nostra “attenzione” sul
vero aspetto eticamente e deontologicamente importante della vicenda:
l’esposto ai Carabinieri. Esposto, ricordiamo, fatto da un
inquirente. Da un ufologo. E ammissibile un simile “modus
operandi”? La mia risposta è decisamente negativa e
cercherò di motivarla per due ordini di ragioni.
Parlare di “etica” in relazione a tematiche così
intricate quali l’Ufologia non è cosa strana. Al contrario,
alcune tra le più note organizzazioni ufologiche mondiali
(come UFO Investigators Network - UFOIN e British UFO Research Association
- BUFORA) hanno adottato un vero e proprio vademecum a cui fare
riferimento. In Italia, tale “codice etico” è
stato adottato dall’ottobre 2001 dal CISU e vuole “concretamente”
fornire indicazioni, consigli e -quando necessario- azioni obbligatorie
(come in relazione al “divieto assoluto” di utilizzare
tecniche di regressione ipnotica), al fine di difendere una ricerca
razionale, obiettiva ed etica sugli UFO e sui testimoni UFO. Se,
in buona parte, le disposizioni ivi riportate sono ampiamente condivisibili
è opportuno sottolineare la grande attenzione riservata (nel
paragrafo intitolato: “Responsabilità verso il testimone”)
agli obblighi versus il teste, ampliamente catalogati e finalizzati
alla massima consapevolezza per la sua salute e per il suo benessere.
Tali “prescrizioni” arrivano, perfino, a disporre che
“se si suppone che egli possa soffrire a causa della prosecuzione
delle attività di indagini esse devono essere sospese o completamente
abbandonate”. La copertura della privacy del soggetto diventa
così estremamente “ampia” e, al limite, potrebbe
scontrarsi “solo” con quanto previsto nel paragrafo
intitolato: “Responsabilità nei confronti del pubblico”
dove, ai punti 1 e 2, si fa espressa menzione di “completa
cooperazione” con le forze dell’ordine e, in particolare,
di obbligo (nell’ipotesi di “una situazione che è,
o che può diventare pericolosa per il pubblico, o che potrebbe
causare danni a dei beni di proprietà di terzi”) a
notificarla “senza alcun indugio alla polizia o ad altri enti
preposti e intraprendere tutti i passi ragionevoli per la difesa
dei beni pubblici e privati”. In realtà, questa è
però -secondo un’interpretazione strettamente giuridica-
una norma di chiusura che vale come “estrema ratio”
finalizzata ad inglobare “casi limite” che potrebbero
-ipoteticamente- verificarsi durante un’indagine. In questo
senso si ripropone, anche all’interno di un “codice
etico ufologico”, la tecnica “giuridica” comunemente
usata in analoghe situazioni. Allo stesso modo vedo nel punto 5
(“la credibilità di un testimone o di un collega non
dovrebbe essere contestata in pubblico a meno che le prove e l’interesse
generale non presentino una necessità schiacciante”)
una norma di chiusura similare. E, peraltro, non mi risulta (secondo
le informazioni in mio possesso) che tali disposizioni siano state
mai utilizzate dal CISU[4] per procedere
alla stesura di un “esposto” agli organi preposti nei
confronti di un presunto testimone. Anzi in una lettera di Edoardo
Russo, pubblicata sul sito del CICAP[5]
e relativa al noto caso “Caponi”, i toni utilizzati
dal Presidente del CISU sono abbastanza eloquenti: “stupisce
leggere del caso Caponi come se fosse veritiero, quando gli stessi
inquirenti del Centro Ufologico Nazionale (Roberto Pinotti per primo)
all'epoca si arrogarono il merito di aver sbugiardato il falso fotografico
ed addirittura di aver collaborato con le indagini dei Carabinieri.”.
Il termine “addirittura”, utilizzato nella frase finale
rappresenta bene come (al di là delle conclusioni e pareri
di Russo circa il noto caso fotografico di Pretare d'Arquata) tale
“modus operandi” (ovvero ben più che una fattiva
“collaborazione” con le indagini dei Carabinieri) sia
alquanto “alieno” da un “eticamente”corretto
rapporto tra testimone ed inquirente. E, d’altra parte, non
sarebbe -oggettivamente- neppure necessario ricorrere a tali soluzioni.
Un adeguata e corretta “indagine” tesa a dimostrare
l’inconsistenza, le incongruenze e l’inaffidabilità
di un “falso” testimone conseguirebbe risultati altrettanto
solidi. Non è quindi -secondo questa mia interpretazione-
assolutamente “obbligatorio” ricorrere a risoluzioni
(ed a comportamenti “attivi”) così “drastici”
nel corso (o alla fine) di un’indagine. Come è ben
spiegato in una recente tesi discussa all’Università
Cattolica di Milano[6] il ruolo dell’ufologo
“moderno” sembra sempre più configurarsi come
“mediatore” tra appassionati ed organi di informazione
e, contemporaneamente, tra la casistica ufologica -in senso stretto-
e la “scienza ufficiale”. E in tal senso lo stesso “codice
etico” prescrive per gli inquirenti di soppesare: “in
qualsiasi momento… le loro responsabilità nell’informare
il pubblico sulla questione UFO, di contro alle richieste spesso
contraddittorie da parte dei mezzi di comunicazione di massa”.
Appare quindi chiaro quale sia -per me- l’atteggiamento corretto
-anzi: deontologicamente “corretto”- da adottare in
situazioni dove “palesemente” le testimonianze raccolte
siano false e/o motivate da ragioni facilmente intuibili. Non credo
quindi che la nostra “azione” debba “superare”
tali limiti. Mai.
In linea estrema, però, ricollegandosi ad uno dei ruoli primari
che l’ufologo va a ricoprire, quello di “storico”
della casistica dei fenomeni connessi alla tematica di interesse,
si potrebbe ammettere un ruolo, “indiretto” ma, per
certi aspetti, decisamente “attivo”, in relazione ad
alcuni episodi che, recentemente, hanno interessato il territorio
italiano. Mi riferisco a quelle situazioni dove un collega ha utilizzato
il divertente termine di “cialtronmakers” e che caratterizzano
un approccio assolutamente “dilettantesco”, da parte
di taluni personaggi attivi sul web, alle problematiche relative
ai “crop circles”. Se, per ipotesi, il proprietario
di un terreno trovasse il raccolto danneggiato da un formazione
mi sembrerebbe corretto -in virtù di quel ruolo di “storico”
della casistica dei fenomeni appena ricordato- fornire tutte quelle
documentazioni (che per altro sono “pubbliche” e liberamente
consultabili da web) relative alle problematiche dei “cerchi
nel grano”. In particolare anche -tutte!- quelle indicazioni
riguardanti chi, senza aver mai fornito “prove” degne
di questo nome, va affermando a destra e a manca che tali formazioni
sono realizzate da “semplici” gruppi di “artisti”
con nomi fantasiosi che, in totale anonimato, scorrazzano per la
penisola a realizzare le loro opere. Interviste (sempre rigorosamente
anonime), dichiarazioni pubbliche circa la reale identità
di questi personaggi, indicazioni “tecniche” per la
realizzazione se non, addirittura, vere e proprie “lezioni
on line” su come fare un crop con paletti corde completerebbero
l’affascinante “dossier” e ne costituirebbero,
anzi, il nucleo “portante”. Spetterebbe quindi, in tal
caso, al proprietario del terreno “danneggiato” - e
solo a lui!-, soggetto “passivo” e vittima del “reato”,
procedere, eventualmente, a segnalare tutta l’interessante
documentazione agli organi preposti che si regolerebbero di conseguenza…
Ritengo che tale “ipotesi”, se realizzata, avrebbe risvolti
davvero divertenti e sarebbe sicuramente “educativa”
per qualcuno…
Ritornando, però, all’oggetto di questo intervento
credo che questo sarebbe -per me- davvero il caso limite o, se volete,
il massimo di “azione” attiva consentita ad un ricercatore.
E non solo per le ragioni di “merito” che ho cercato
di illustrare in questa parte dell’articolo. Cerchiamo di
riprendere le considerazioni iniziali relative alla situazione normativa
dei “maghi” e proviamo a prospettare uno scenario “fanta-giuridico”
che però, forse, non è così tanto fantasioso…
La normativa vigente (e la giurisprudenza correlata) relativa all’attività
che si definisce “pranoterapia” può essere -anche
ai nostri fini- decisamente illuminante[7].
In proposito, anzi, una sentenza della Suprema Corte di Cassazione
(C.C. sez. III penale n. 179 del 29/1/1986) ha esplicitamente ritenuto
tale attività assoggettabile ad imposta sul presupposto della
non contrarietà del suo esercizio ad alcuna norma penale.
Peraltro, è opportuno ricordare come il pranoterapeuta si
trovi costantemente sotto quella norma penale (art. 348 C.P.) che
punisce “chiunque abusivamente esercita una professione
per la quale è richiesta una specifica abilitazione dello
Stato”. E questo è il problema centrale. La Corte di
Cassazione ha sviluppato un consolidato orientamento interpretativo
secondo cui la pranoterapia sarebbe vietata nella misura in cui
non fa capo al medico abilitato e solo quest’ultimo, nella
sua discrezionalità, potrebbe decidere di ricorrere a tale
medicina ove ritenesse che essa fosse utile. La giurisprudenza di
merito è invece più oscillante e in genere maggiormente
incline a interpretazioni meno restrittive e numerose sentenze hanno
escluso la possibilità di assimilare la pranoterapia all’arte
medica (mentre alcuni Pretori si sono spinti ad affermare che non
può ritenersi attività diagnostica quella volta a
stabilire la presenza o l’assenza di equilibrio energetico
della persona se l’indagine si limita a svolgersi su un campo
più sottile di energie non fisiche). Questa breve rassegna
-ben riassunta da Scapino- delle problematiche (e delle differenze
interpretative) relative alla pranoterapia ci permette di affermare
che il guaritore autonomo non può mai considerarsi al riparo
da conseguenze penali. Inoltre possiamo anche individuare alcune
“attività” che devono essere “tassativamente
e costantemente” escluse (è ciò diventa estremamente
importante anche per le “nostre” cose). Diventa quindi
“obbligatorio” seguire le seguenti “direttrici”:
Non compete al guaritore fare riferimento ad alterazioni anatomiche
o funzionali dell’organismo, bensì porre l’attenzione
sui disequilibri di energie, sul piano sottile.
Astenersi da qualsiasi consiglio circa l’assunzione o la mancata
assunzione di farmaci, preparati di erboristeria, altre terapie,
interventi chirurgici, uso di oggetti e sostanze con proprietà
curative particolari.
Evitare di porsi in un rapporto con l’assistito tale da poter
configurare l’attività come psichiatrica o psicoanalitica.
Il rapporto personale non deve supportarsi con tecniche di associazione
di idee e non deve provocare transfert.
Alcune di queste “prescrizioni” (relative all’attività
del pranoterapeuta) hanno sicuramente “risvegliato”
l’attenzione del lettore appassionato di ufologia. Ebbene
consideriamo che la situazione, limitatamente a questo tipo di terapia
alternativa, è una delle più felici. Infatti, da alcune
legislature diversi esponenti politici si sono fatti promotori di
proposte di legge in Parlamento per riconoscere la giusta dignità
e legalità alla pratica della pranoterapia. Esistono, poi,
interessanti esperienze europee: l’Heilpraktiker in Germania,
ad esempio, opera in ogni Land accanto al medico provinciale quale
vero e proprio terapeuta della medicina alternativa. Tale situazione
avrà sicuramente conseguenze nella normativa comunitaria
costringendo il legislatore italiano a regolamentate e disciplinare
anch’egli la materia, per non violare il principio che stabilisce
la libertà di stabilimento degli esercenti una professione
nell’ambito comunitario. Un possibile scenario “futuro”
renderà, paradossalmente, ancora più stringenti le
maglie della “direttrici” che abbiamo appena elencato.
Infatti, nei Land tedeschi, i guaritori, per essere abilitati, seguono
corsi pluriennali in cui vengono impartite nozioni anche relative
alla medicina ortodossa oltre a quelle attinenti alle medicine cosiddette
naturali, tali da poter distinguere le varie situazioni e poter
operare interventi con cognizione di causa.
Proviamo adesso ad estendere queste considerazioni, a riconsiderare
la normativa (presentata all’inizio) relativa ai reati dei
maghi e…. raccontiamoci una favola…
Ipotizziamo che un ragazzo, appassionato di X-files, alieni e altro,
navigando sul web si imbatta in un Forum dove viene trattato l’argomento.
Dopo una veloce scorsa delle discussioni legge che alcune ipotesi,
semplici ipotesi (ma lui non lo sa), vengono presentate (o meglio
recepite da molti dei partecipanti, quasi tutti a dire il vero…)
come verità assolute e incontestabili. Scopre che molti iscritti
descrivono una sintomatologia ben definita o vere e proprie alterazioni
anatomiche e raccontano di essere…. stati rapiti dagli alieni.
Si possono anche fare dei test per scoprirlo… Alcuni dicono
di avere addirittura fotografato, con la propria web-cam, strane
entità con il pene in erezione. Vi sono persino i file audio
di ipnosi regressive dove vengono descritte terribili creature aliene
mentre effettuano strani e spaventosi esperimenti e, persino, un
tizio che afferma di essere il comandante spaziale di una flotta
galattica pronta a contrastare un’orribile ed imminente “invasione
aliena”. Altri personaggi parlano di tecniche per contrastare
queste violenze e di cure “miracolose” finalizzate a
bloccare gli alieni cattivi…. Tutti sembrano d’accordo
su quel Forum. I pochissimi, apparentemente contrari, sono voci
che si perdono nel web o vengono abilmente isolati….Evidentemente,
pensa il nostro “ipotetico” lettore, se la maggior parte
degli scritti la pensa a questo modo…. Avranno ragione….
E, poi, anche lui fa (o pensa di fare…) strani “sogni”,
ha scoperto strane cicatrici sul suo corpo, “sente”
strane presenze….
In questa favola immaginiamo che il nostro navigatore, spaventato
ed anche un po’ suggestionabile, si rivolga ad un genitore
apprensivo e preoccupato che, magari, è anche un principe
del Foro…. L’Avvocato, fortemente angosciato per il
figlio decide di dare un’occhiata al Forum in questione…
Si legge tutto quanto con estrema attenzione, studia le norme vigenti
in materia, vede le sentenze più recenti, le situazioni analoghe
o similari (con particolare riferimento alle “direttrici”
obbligatorie riguardanti la pranoterapia), ciò che l’opinione
pubblica (e le varie associazioni come il Telefono Antiplagio) sostengono,
i più recenti ed emblematici casi di cronaca, ecc., ecc.
E poi ricorda che il “diritto” è “espressione
di un “corpo sociale”… ci sono tante proposte
di legge già presentate e la giurisprudenza si adatta alle
varie situazioni… Quindi perché non….
La nostra favola finisce qui…. per adesso. E speriamo resti
una favola.
O
siamo capaci di sconfiggere le idee contrarie con la discussione,
o dobbiamo lasciarle esprimere. Non è possibile sconfiggere
le idee con la forza, perché questo blocca il libero sviluppo
dell'intelligenza. (Che Guevara)
Dott.
Carlo Sabadin
(Sentinel Italia, Gruppo Camelot)
Note:
(1) Ricordiamo, ad esempio, la n.1139 del
2000 che prevedeva dopo l'art. 421 del c.p. l'art.421 bis "Chiunque
con qualsiasi impostura, cerca di abusare della credulità
popolare è punito, se del fatto può derivare un turbamento
dell'ordine pubblico, con la reclusione da sei mesi a due anni.
La pena non può essere inferiore ad un anno se il fatto è
commesso con l'utilizzazione del mezzo televisivo. La pena è
della reclusione da due a quattro anni se l'abuso della credulità
attiene al sentimento religioso del popolo ed è commesso
con fine di lucro" (www.viesse.it/arcobaleno).
Ancora si procedeva all'abrogazione dell'art. 661 del c.p. che riguarda
l'abuso della credulità popolare. Tuttavia per ora si può
fare riferimento solo a determinati articoli del codice penale.Vedi:
http://www.diritto.it/articoli/antropologia/stanzani_stendardo2.html
(2)TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
L'UMBRIA ; sentenza 8 febbraio 1996, n. 61. Pres. ed est. ROSA .
Vedi: http://www.vialattea.net/esperti/paranorm/leg.html
(3)Vedi:
http://www.ufologia.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=2660&whichpage=1
(4)Vedi:
http://www.cisu.org/etica.htm
(5)Vedi:
http://www.cicap.org/rubriche/esperto/esperto.php?./011216.html
(6)Vedi: http://www.camelotchronicles.com/2004/Testi/08antictxt1.htm
(7)Vedi: http://www.prano-terapia.it/m_scapino.htm
http://www.trigono.com/cgi-bin/click.cgi?id=catmax&du=lb