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 L'etica in ufologia......11 2004 Riduci
L’ETICA IN UFOLOGIA….. OVVERO MA DOBBIAMO “PROPRIO” DENUNCIARE I TESTIMONI (ANCHE QUANDO SONO DEI “MEMORABILI” FALSARI)??

 

Di Carlo Sabadin 11/2004

Casi del genere non sono nuovi e, negli ambienti ufologici, se ne è parlato spesso. In passato, poi, abbiamo avuto vicende “notissime” e polemiche infinite. Ho voluto affrontare, in modo organico e, davvero, ad “ampio raggio la complicata questione. Per quanto possibile.
Un personale ringraziamento a Max( http://www.spazioufo.com/etica_e_Ufologia.asp )che chiedendomi un intervento su questa tematica mi ha permesso di fare un “viaggio” davvero illuminante. Soprattutto per chi vi scrive.

Le cronache in questi ultimi tempi, spesso si occupano di casi, a volte davvero inquietanti, riguardanti persone rimaste “vittime” di sedicenti maghi, veggenti, guaritori, ecc. Da più parti si è invocato un intervento del legislatore per porre un freno a questo genere di "attività" ( e molteplici sono i "progetti di legge" presentati). [1] In realtà la legge già se ne occupa. Premettiamo -doverosamente- che lo svolgimento della professione di astrologo, veggente, occultista, ecc. non è, di per sé, vietata. Tale attività diventa proibita, se contraria a norme imperative, all'ordine pubblico, al buon costume o quando rientri in “fattispecie” previste da norme penali.Sentinel Italia Quindi, seppur le predette attività non siano vietate, coloro che le svolgono integrano, nella maggior parte dei casi, gli estremi del reato di cui all'art. 661 del codice penale ("abuso della credulità popolare - arresto fino a tre mesi o ammenda fino a lire 2 milioni - competenza del Pretore) e (qualora le “capacità” dei maghi vengano pubblicizzate ed evidenziate attraverso, ad esempio, inserzioni pubblicitarie) l'illecito di ciarlataneria (recentemente depenalizzato). In tal senso, le centinaia di pubblicità ingannevoli sospese dall'IAP e dall'Antitrust perché contrarie alle norme che disciplinano la pubblicità. Inoltre, coloro che si professano "guaritori" possono incorrere anche nel reato di cui all'art. 348 del codice penale ("abusivo esercizio di una professione" - reclusione fino a tre mesi o multa da lire duecentomila a un milione - competenza del Pretore - procedibilità d'ufficio"). Il reato di truffa è, invece, più difficile da dimostrare ed è procedibile solo a querela di parte (art. 640 cod. pen. - reclusione da sei mesi a tre anni e multa da lire centomila - competenza del Pretore). In gran parte la giurisprudenza esistente fino ad oggi è stata a favore dei maghi, sostanzialmente “sempre” assolti (ad eccezione di situazioni dove “usurpavano” titoli, dove si commetteva “concretamente” un reato di "truffa" o un “abuso sessuale", ecc…). Peraltro tale situazione generale non fa -realmente- testo in ragione del bassissimo numero di denunce presentate negli ultimi anni. Al contrario, il reato di "abuso della credulità popolare" è facilmente dimostrabile. In una nota sentenza[2] con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria ha respinto i ricorsi presentati da alcuni maghi (che avevano impugnato la decisione di vietare l'esercizio della cartomanzia presa dal questore di Terni, in applicazione delle leggi vigenti) possiamo leggere nella motivazione: “La protezione degli sprovveduti, dei "creduli" è ovviamente la ratio della norma, la quale peraltro è di una chiarezza assoluta, tanto da rendere superflua qualunque attività interpretativa: in claris non fit interpretatio. È anche ovvio, peraltro, che una certa attività possa essere vietata, cioè costituire illecito amministrativo, pur senza costituire illecito penale. Approfittare della credulità popolare non è consentito, la legge lo vieta per tutelare le masse ingenue e ignoranti”. E ancora: “Ben ci può essere qualcuno che apprezza e auspica queste cose, e quindi ritiene del tutto legittimo lo sfruttamento delle coscienze da parte dei c.d. maghi; qualcuno che rimpiange il Medioevo e rifiuta il secolo dei lumi. D'altronde, se da Mozart si passa al rock, ben si può passare da Voltaire o Filangieri alle fattucchiere e agli sciamani. Ma, se riflettiamo, nel Medioevo e fino a tutto il Seicento, le streghe erano arse vive: se la loro azione continua e si estende, bisogna attendersi lo scatenarsi della reazione. Meglio quindi forse, anche nel loro interesse, che qualcuno ancora tenti di limitare il fenomeno. “
Questa breve premessa generale potrebbe, apparentemente, sembrare “fuori tema” dall’oggetto di questo intervento ma sono convinto che, alla fine, la troverete decisamente utile. E veniamo ai fatti della questione.
Su un forum di discussioni ufologiche[3] viene postata la notizia di un tentativo di “contatto” con un ufologo del CUN da parte di un certo “Palmiro Orlandi Sandro “. Il soggetto in questione chiede all’inquirente di voler “essere curato… affermando di essere stato rapito dagli alieni”. Afferma inoltre “di vomitare e di avere una bruciatura ad un gamba causata da radiazioni elettromagnetiche o ultraviolette”. L’ufologo, doverosamente, lo indirizza ad un’Ussl per opportuni accertamenti medici ma questi rifiuta. Ci si accorda per un incontro insieme ad Antonio Chiumento (autore, recentemente, di una criticatissima serie di “opere a sfondo ufologico”) ma tale “riunione” non si realizza. A distanza di alcuni mesi viene inviata a diverse persone una email dove il soggetto affermerebbe che “è un contattista, che gli alieni gli hanno dato i segreti della fisica quantistica, che vuole essere curato alla gamba, ecc..”. Presumibilmente allegate vi sono tre foto: due delle quali -sembra- tratte dalla rivista del CUN. A corollario della vicenda l’affermazione del Palmiro “di aver chiamato Striscia La Notizia” e quella, altrettanto interessante, di avere sentito “nell'area per giorni… un forte odore di Ozono e che vi era una schiuma bianca attorno alla casa”. La vicenda che, chiaramente, avrà un proprio autonomo iter che in questa sede non ci interessa presenta, però, un curioso epilogo. L’ufologo inquirente che ha “lanciato” la notizia scrive:”Oggi ho presentato un esposto ai Carabinieri di Mestre affinché accertino sia chi è questo tizio, sia la verità su tutta la questione”. Inoltre, in relazione all’affermazione del “forte odore di Ozono” e della “schiuma bianca attorno alla casa”, lo stesso ufologo (Alfredo Benni) afferma: “se ciò fosse vero, è possibile che abbia sparso del materiale urticante o inquinante al fine di avvalorare la sua assurda storia ? Di tutto questo si occuperanno i Carabinieri. Vedremo...”. Tralasciamo, in questa sede, di analizzare i commenti -di altri- relativi al reale ruolo, in questa intricata situazione della nota trasmissione televisiva di Antonio Ricci e, altre sciocchezze che non meritano, né in questa sede né altrove, il minimo interesse. Focalizziamo invece tutta la nostra “attenzione” sul vero aspetto eticamente e deontologicamente importante della vicenda: l’esposto ai Carabinieri. Esposto, ricordiamo, fatto da un inquirente. Da un ufologo. E ammissibile un simile “modus operandi”? La mia risposta è decisamente negativa e cercherò di motivarla per due ordini di ragioni.
Parlare di “etica” in relazione a tematiche così intricate quali l’Ufologia non è cosa strana. Al contrario, alcune tra le più note organizzazioni ufologiche mondiali (come UFO Investigators Network - UFOIN e British UFO Research Association - BUFORA) hanno adottato un vero e proprio vademecum a cui fare riferimento. In Italia, tale “codice etico” è stato adottato dall’ottobre 2001 dal CISU e vuole “concretamente” fornire indicazioni, consigli e -quando necessario- azioni obbligatorie (come in relazione al “divieto assoluto” di utilizzare tecniche di regressione ipnotica), al fine di difendere una ricerca razionale, obiettiva ed etica sugli UFO e sui testimoni UFO. Se, in buona parte, le disposizioni ivi riportate sono ampiamente condivisibili è opportuno sottolineare la grande attenzione riservata (nel paragrafo intitolato: “Responsabilità verso il testimone”) agli obblighi versus il teste, ampliamente catalogati e finalizzati alla massima consapevolezza per la sua salute e per il suo benessere. Tali “prescrizioni” arrivano, perfino, a disporre che “se si suppone che egli possa soffrire a causa della prosecuzione delle attività di indagini esse devono essere sospese o completamente abbandonate”. La copertura della privacy del soggetto diventa così estremamente “ampia” e, al limite, potrebbe scontrarsi “solo” con quanto previsto nel paragrafo intitolato: “Responsabilità nei confronti del pubblico” dove, ai punti 1 e 2, si fa espressa menzione di “completa cooperazione” con le forze dell’ordine e, in particolare, di obbligo (nell’ipotesi di “una situazione che è, o che può diventare pericolosa per il pubblico, o che potrebbe causare danni a dei beni di proprietà di terzi”) a notificarla “senza alcun indugio alla polizia o ad altri enti preposti e intraprendere tutti i passi ragionevoli per la difesa dei beni pubblici e privati”. In realtà, questa è però -secondo un’interpretazione strettamente giuridica- una norma di chiusura che vale come “estrema ratio” finalizzata ad inglobare “casi limite” che potrebbero -ipoteticamente- verificarsi durante un’indagine. In questo senso si ripropone, anche all’interno di un “codice etico ufologico”, la tecnica “giuridica” comunemente usata in analoghe situazioni. Allo stesso modo vedo nel punto 5 (“la credibilità di un testimone o di un collega non dovrebbe essere contestata in pubblico a meno che le prove e l’interesse generale non presentino una necessità schiacciante”) una norma di chiusura similare. E, peraltro, non mi risulta (secondo le informazioni in mio possesso) che tali disposizioni siano state mai utilizzate dal CISU[4] per procedere alla stesura di un “esposto” agli organi preposti nei confronti di un presunto testimone. Anzi in una lettera di Edoardo Russo, pubblicata sul sito del CICAP[5] e relativa al noto caso “Caponi”, i toni utilizzati dal Presidente del CISU sono abbastanza eloquenti: “stupisce leggere del caso Caponi come se fosse veritiero, quando gli stessi inquirenti del Centro Ufologico Nazionale (Roberto Pinotti per primo) all'epoca si arrogarono il merito di aver sbugiardato il falso fotografico ed addirittura di aver collaborato con le indagini dei Carabinieri.”. Il termine “addirittura”, utilizzato nella frase finale rappresenta bene come (al di là delle conclusioni e pareri di Russo circa il noto caso fotografico di Pretare d'Arquata) tale “modus operandi” (ovvero ben più che una fattiva “collaborazione” con le indagini dei Carabinieri) sia alquanto “alieno” da un “eticamente”corretto rapporto tra testimone ed inquirente. E, d’altra parte, non sarebbe -oggettivamente- neppure necessario ricorrere a tali soluzioni. Un adeguata e corretta “indagine” tesa a dimostrare l’inconsistenza, le incongruenze e l’inaffidabilità di un “falso” testimone conseguirebbe risultati altrettanto solidi. Non è quindi -secondo questa mia interpretazione- assolutamente “obbligatorio” ricorrere a risoluzioni (ed a comportamenti “attivi”) così “drastici” nel corso (o alla fine) di un’indagine. Come è ben spiegato in una recente tesi discussa all’Università Cattolica di Milano[6] il ruolo dell’ufologo “moderno” sembra sempre più configurarsi come “mediatore” tra appassionati ed organi di informazione e, contemporaneamente, tra la casistica ufologica -in senso stretto- e la “scienza ufficiale”. E in tal senso lo stesso “codice etico” prescrive per gli inquirenti di soppesare: “in qualsiasi momento… le loro responsabilità nell’informare il pubblico sulla questione UFO, di contro alle richieste spesso contraddittorie da parte dei mezzi di comunicazione di massa”. Appare quindi chiaro quale sia -per me- l’atteggiamento corretto -anzi: deontologicamente “corretto”- da adottare in situazioni dove “palesemente” le testimonianze raccolte siano false e/o motivate da ragioni facilmente intuibili. Non credo quindi che la nostra “azione” debba “superare” tali limiti. Mai.
In linea estrema, però, ricollegandosi ad uno dei ruoli primari che l’ufologo va a ricoprire, quello di “storico” della casistica dei fenomeni connessi alla tematica di interesse, si potrebbe ammettere un ruolo, “indiretto” ma, per certi aspetti, decisamente “attivo”, in relazione ad alcuni episodi che, recentemente, hanno interessato il territorio italiano. Mi riferisco a quelle situazioni dove un collega ha utilizzato il divertente termine di “cialtronmakers” e che caratterizzano un approccio assolutamente “dilettantesco”, da parte di taluni personaggi attivi sul web, alle problematiche relative ai “crop circles”. Se, per ipotesi, il proprietario di un terreno trovasse il raccolto danneggiato da un formazione mi sembrerebbe corretto -in virtù di quel ruolo di “storico” della casistica dei fenomeni appena ricordato- fornire tutte quelle documentazioni (che per altro sono “pubbliche” e liberamente consultabili da web) relative alle problematiche dei “cerchi nel grano”. In particolare anche -tutte!- quelle indicazioni riguardanti chi, senza aver mai fornito “prove” degne di questo nome, va affermando a destra e a manca che tali formazioni sono realizzate da “semplici” gruppi di “artisti” con nomi fantasiosi che, in totale anonimato, scorrazzano per la penisola a realizzare le loro opere. Interviste (sempre rigorosamente anonime), dichiarazioni pubbliche circa la reale identità di questi personaggi, indicazioni “tecniche” per la realizzazione se non, addirittura, vere e proprie “lezioni on line” su come fare un crop con paletti corde completerebbero l’affascinante “dossier” e ne costituirebbero, anzi, il nucleo “portante”. Spetterebbe quindi, in tal caso, al proprietario del terreno “danneggiato” - e solo a lui!-, soggetto “passivo” e vittima del “reato”, procedere, eventualmente, a segnalare tutta l’interessante documentazione agli organi preposti che si regolerebbero di conseguenza… Ritengo che tale “ipotesi”, se realizzata, avrebbe risvolti davvero divertenti e sarebbe sicuramente “educativa” per qualcuno…
Ritornando, però, all’oggetto di questo intervento credo che questo sarebbe -per me- davvero il caso limite o, se volete, il massimo di “azione” attiva consentita ad un ricercatore. E non solo per le ragioni di “merito” che ho cercato di illustrare in questa parte dell’articolo. Cerchiamo di riprendere le considerazioni iniziali relative alla situazione normativa dei “maghi” e proviamo a prospettare uno scenario “fanta-giuridico” che però, forse, non è così tanto fantasioso…
La normativa vigente (e la giurisprudenza correlata) relativa all’attività che si definisce “pranoterapia” può essere -anche ai nostri fini- decisamente illuminante[7]. In proposito, anzi, una sentenza della Suprema Corte di Cassazione (C.C. sez. III penale n. 179 del 29/1/1986) ha esplicitamente ritenuto tale attività assoggettabile ad imposta sul presupposto della non contrarietà del suo esercizio ad alcuna norma penale. Peraltro, è opportuno ricordare come il pranoterapeuta si trovi costantemente sotto quella norma penale (art. 348 C.P.) che punisce “chiunque abusivamente esercita una professio­ne per la quale è richiesta una specifica abilitazione dello Stato”. E questo è il problema centrale. La Corte di Cassazione ha sviluppato un consolidato orientamento interpretativo secondo cui la pranoterapia sarebbe vietata nella misura in cui non fa capo al medico abilitato e solo quest’ultimo, nella sua discrezionalità, potrebbe decidere di ricorrere a tale medicina ove ritenesse che essa fosse utile. La giurisprudenza di merito è invece più oscillante e in genere maggiormente incline a interpretazioni meno restrittive e numerose sentenze hanno escluso la possibilità di assimilare la pranoterapia all’arte medica (mentre alcuni Pretori si sono spinti ad affermare che non può ritenersi attività diagnostica quella volta a stabilire la presenza o l’assenza di equilibrio energetico della persona se l’indagine si limita a svolgersi su un campo più sottile di energie non fisiche). Questa breve rassegna -ben riassunta da Scapino- delle problematiche (e delle differenze interpretative) relative alla pranoterapia ci permette di affermare che il guaritore autonomo non può mai considerarsi al riparo da conseguenze penali. Inoltre possiamo anche individuare alcune “attività” che devono essere “tassativamente e costantemente” escluse (è ciò diventa estremamente importante anche per le “nostre” cose). Diventa quindi “obbligatorio” seguire le seguenti “direttrici”:
Non compete al guaritore fare riferimento ad alterazioni anatomiche o funzionali dell’organismo, bensì porre l’attenzione sui disequilibri di energie, sul piano sottile.
Astenersi da qualsiasi consiglio circa l’assunzione o la mancata assunzione di farmaci, preparati di erboristeria, altre terapie, interventi chirurgi­ci, uso di oggetti e sostanze con proprietà curative particolari.
Evitare di porsi in un rapporto con l’assistito tale da poter configurare l’attività come psichiatrica o psicoanalitica. Il rapporto personale non deve supportarsi con tecniche di associazione di idee e non deve provocare transfert.
Alcune di queste “prescrizioni” (relative all’attività del pranoterapeuta) hanno sicuramente “risvegliato” l’attenzione del lettore appassionato di ufologia. Ebbene consideriamo che la situazione, limitatamente a questo tipo di terapia alternativa, è una delle più felici. Infatti, da alcune legislature diversi esponenti politici si sono fatti promotori di proposte di legge in Parlamento per riconoscere la giusta dignità e legalità alla pratica della pranoterapia. Esistono, poi, interessanti esperienze europee: l’Heilpraktiker in Germania, ad esempio, opera in ogni Land accanto al medico provinciale quale vero e proprio terapeuta della medicina alternativa. Tale situazione avrà sicuramente conseguenze nella normativa comunitaria costringendo il legislatore italiano a regolamentate e disciplinare anch’egli la materia, per non violare il principio che stabilisce la libertà di stabilimento degli esercenti una professione nell’ambito comunitario. Un possibile scenario “futuro” renderà, paradossalmente, ancora più stringenti le maglie della “direttrici” che abbiamo appena elencato. Infatti, nei Land tedeschi, i guaritori, per essere abilitati, seguono corsi pluriennali in cui vengono impartite nozioni anche relative alla medicina ortodossa oltre a quelle attinenti alle medicine cosiddette naturali, tali da poter distinguere le varie situazioni e poter operare interventi con cognizione di causa.
Proviamo adesso ad estendere queste considerazioni, a riconsiderare la normativa (presentata all’inizio) relativa ai reati dei maghi e…. raccontiamoci una favola…
Ipotizziamo che un ragazzo, appassionato di X-files, alieni e altro, navigando sul web si imbatta in un Forum dove viene trattato l’argomento. Dopo una veloce scorsa delle discussioni legge che alcune ipotesi, semplici ipotesi (ma lui non lo sa), vengono presentate (o meglio recepite da molti dei partecipanti, quasi tutti a dire il vero…) come verità assolute e incontestabili. Scopre che molti iscritti descrivono una sintomatologia ben definita o vere e proprie alterazioni anatomiche e raccontano di essere…. stati rapiti dagli alieni. Si possono anche fare dei test per scoprirlo… Alcuni dicono di avere addirittura fotografato, con la propria web-cam, strane entità con il pene in erezione. Vi sono persino i file audio di ipnosi regressive dove vengono descritte terribili creature aliene mentre effettuano strani e spaventosi esperimenti e, persino, un tizio che afferma di essere il comandante spaziale di una flotta galattica pronta a contrastare un’orribile ed imminente “invasione aliena”. Altri personaggi parlano di tecniche per contrastare queste violenze e di cure “miracolose” finalizzate a bloccare gli alieni cattivi…. Tutti sembrano d’accordo su quel Forum. I pochissimi, apparentemente contrari, sono voci che si perdono nel web o vengono abilmente isolati….Evidentemente, pensa il nostro “ipotetico” lettore, se la maggior parte degli scritti la pensa a questo modo…. Avranno ragione…. E, poi, anche lui fa (o pensa di fare…) strani “sogni”, ha scoperto strane cicatrici sul suo corpo, “sente” strane presenze….
In questa favola immaginiamo che il nostro navigatore, spaventato ed anche un po’ suggestionabile, si rivolga ad un genitore apprensivo e preoccupato che, magari, è anche un principe del Foro…. L’Avvocato, fortemente angosciato per il figlio decide di dare un’occhiata al Forum in questione… Si legge tutto quanto con estrema attenzione, studia le norme vigenti in materia, vede le sentenze più recenti, le situazioni analoghe o similari (con particolare riferimento alle “direttrici” obbligatorie riguardanti la pranoterapia), ciò che l’opinione pubblica (e le varie associazioni come il Telefono Antiplagio) sostengono, i più recenti ed emblematici casi di cronaca, ecc., ecc.
E poi ricorda che il “diritto” è “espressione di un “corpo sociale”… ci sono tante proposte di legge già presentate e la giurisprudenza si adatta alle varie situazioni… Quindi perché non….
La nostra favola finisce qui…. per adesso. E speriamo resti una favola.

O siamo capaci di sconfiggere le idee contrarie con la discussione, o dobbiamo lasciarle esprimere. Non è possibile sconfiggere le idee con la forza, perché questo blocca il libero sviluppo dell'intelligenza. (Che Guevara)

Dott. Carlo Sabadin
(Sentinel Italia, Gruppo Camelot)


Note:

(1) Ricordiamo, ad esempio, la n.1139 del 2000 che prevedeva dopo l'art. 421 del c.p. l'art.421 bis "Chiunque con qualsiasi impostura, cerca di abusare della credulità popolare è punito, se del fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico, con la reclusione da sei mesi a due anni. La pena non può essere inferiore ad un anno se il fatto è commesso con l'utilizzazione del mezzo televisivo. La pena è della reclusione da due a quattro anni se l'abuso della credulità attiene al sentimento religioso del popolo ed è commesso con fine di lucro" (www.viesse.it/arcobaleno). Ancora si procedeva all'abrogazione dell'art. 661 del c.p. che riguarda l'abuso della credulità popolare. Tuttavia per ora si può fare riferimento solo a determinati articoli del codice penale.Vedi: http://www.diritto.it/articoli/antropologia/stanzani_stendardo2.html

(2)TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'UMBRIA ; sentenza 8 febbraio 1996, n. 61. Pres. ed est. ROSA . Vedi: http://www.vialattea.net/esperti/paranorm/leg.html

(3)Vedi: http://www.ufologia.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=2660&whichpage=1

(4)Vedi: http://www.cisu.org/etica.htm

(5)Vedi: http://www.cicap.org/rubriche/esperto/esperto.php?./011216.html

(6)Vedi: http://www.camelotchronicles.com/2004/Testi/08antictxt1.htm

(7)Vedi: http://www.prano-terapia.it/m_scapino.htm

http://www.trigono.com/cgi-bin/click.cgi?id=catmax&du=lb

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Il caso Punta Raisi

Il pilota civile Vincenzo Garofalo dichiarò di aver fotografato il 3 settembre 2006, nei pressi di Punta Raisi, con la macchina fotografica digitale, un presunto UFO.
L’ immagine venne diffusa per la prima volta nel settembre 2008 su Raidue, in un programma mattutino in cui si parlava della vicenda di Caronia, in Sicilia, ove avvennero combustioni in varie abitazioni non ancora spiegate dai ricercatori...>>>CONTINUA

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Il Giovedì del Mistero
giovedì 9 aprile 2009
21.00 - 23.55
La SACRESTIA (saletta riservata)
via Ascanio Sforza angolo via Conchetta, MILANO
(zona Naviglio Pavese)


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Col de Vence,il video della nota località nel sud della Francia dove da molti anni si segnalano fenomeni  anomali di luce.
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Conferenza
 di Anna Maria Mandelli

(Sentinel Italia)

Organizzato dall' Associazione LineaCultura di Massimo Garbarino
"I VENERDI DEL MISTERO" - Palazzo Robellini , Piazza A. Levi  - ACQUI TERME   Venerdi 5 dicembre 2008    ore 21.30   Ingresso libero
Per info: Uffico Cultura 0144/770272




Sono passati quasi 700 anni e per molti è una leggenda. L'eroica storia di una pastorella (forse) che guidata da voci ultraterrene salvò una nazione!  Ma questa storia è soltanto l'ombra della verità...   Giovanna morì da eretica e peccatrice, vivrà in eterno, vittoriosa sulle forze del male che la uccisero; simbolo di verità, di coraggio e oggi arde ancora il suo rogo..."

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E' online la terza ed ultima parte della relazione "Intelligenze altre"

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Prossimamente il nuovo numero del 2009
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COMUNICATO del 06 10 2008

COMMISSIONE ESECUTIVA SENTINEL ITALIA



OGGETTO : Codice Deontologico

In data 5 ottobre 2008, il Presidente di Sentinel Italia Paolo Bolognesi, ha chiesto formalmente, a norma dell'art. 3 (sezione: Generalità) del Codice di Comportamento adottato da Sentinel ITALIA (versione concordata dai membri fondatori della UFOIN nel 1999), di sottoporre all'attenzione della Commissione una sua "presunta infrazione", contestata su di un Forum di discussione ufologica....>>>CONTINUA




PER NON DIMENTICARE
11 Settembre 2001
Per trovare un barlume di verità bisogna andare indietro nel tempo cercando di capire le origini, e guardando oltre l'orizzonte una luce veritiera si scorgerà.
"Perchè è accaduto?"
(Prossimamente su Sentinel Italia)






STRISCIA LA NOTIZIA in Camera di Commercio di Trieste - BLOG PILOTATI E CACCIA ALLE STREGHE IN ITALIA :
LA QUESTIONE DELLA TARGA ENIGMATICA

Dr. Mario Zandegiacomo

Premetto, innanzitutto, che ciò di cui scriverò riguarda le vicissitudini di un’ azienda di nuovissima costituzione, aprile 2007, che si è trovata ad essere bersaglio di parte del mondo scientifico, del CICAP, di Striscia la Notizia e di un blog attivo per oltre 3 mesi, oltre che di minacce personali, per il solo fatto di possedere una tecnologia di deumidificazione delle murature assolutamente non invasiva ed adatta a grandi opere ( dunque alla totalità del patrimonio artistico italiano ed estero ) talmente innovativa, da averla portata ad un passo dalla vittoria nella Start Cup 2007, indetta dall’ Università degli studi di Trieste. Però, lo ricordiamo, sempre di un sistema di deumidificazione si tratta e non di qualcosa di strategico riguardante la difesa della Terra dagli attacchi di esseri alieni !....>>>CONTINUA





Dr. Massimo Teodorani, Ph.D.
Astrofisico


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