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Codice deontologico
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COMUNICATO del 06 10 2008
COMMISSIONE ESECUTIVA SENTINEL ITALIA
In
data 5 ottobre 2008, il Presidente di Sentinel Italia Paolo Bolognesi,
ha chiesto formalmente, a norma dell'art. 3 (sezione: Generalità) del
Codice di Comportamento adottato da Sentinel ITALIA (versione
concordata dai membri fondatori della UFOIN nel 1999), di sottoporre
all'attenzione della Commissione una sua "presunta infrazione",
contestata su di un Forum di discussione ufologica. Per quanto
nessuna delle contestazioni provenisse da soggetti qualificabili come
"parte lesa" -secondo quanto previsto dallo stesso art. 3- e nessuna
"dichiarazione" fosse pervenuta -così come prevede il Codice!- alla
stessa Commissione, si è deciso -al di là di queste evidenti eccezioni
di legittimità e su insistenza del ricorrente- di procedere
-ugualmente- ed affrontare il merito della discussione. Dopo una
attenta analisi della cronologia dei fatti e delle dichiarazioni
"pubbliche" dell'unica "parte -ipoteticamente- configurabile come
lesa", ovvero Massimo Fratini e, sottolineando, la circostanza
manifesta di totale assenza di dichiarazioni (ex art. 3, sezione
Generalità, del Codice di Comportamento) pervenutaci dallo stesso, si è
passati al vaglio degli articoli oggetto di contestazioni. Premettendo
doverosamente (soprattutto per chi non ha letto con attenzione le norme
in discussione) che (come si evince chiaramente dal punto 2 della
sezione "Definizioni" del Codice) il termine "dovrebbe" indica
un'azione fortemente raccomandata ma DISCREZIONALE da parte
dell'investigatore, la Commissione ravvisa la presenza di elementi di
una "necessità schiacciante" a supporto della mancata informazione da
parte di Bolognesi, pienamente giustificata dalla situazione generale
(editoriale e di siti web) e dalla fattispecie in oggetto (così come
confermato ulteriormente dall'iter della vicenda e dalle dichiarazioni
pubbliche successive). Pertanto, il comportamento assunto dal
ricorrente appare perfettamente compatibile, a livello generale, con il
fine di difendere una ricerca razionale, obiettiva ed etica (ex art. 1,
sezione Generalità) e, nello specifico, in assoluta conformità con lo
spirito dell'articolo 5 (sezione: Responsabilità nei confronti del
pubblico) e dell'articolo 1 (sezione: Responsabilità nei confronti
dell'ufologia). Tale decisione potrebbe, inoltre, costituire
precedente versus eventuali contestazioni allo stesso Andrea Doria per
quanto ai tempi della vicenda fosse un ricercatore indipendente.
La Commissione Esecutiva Sentinel Italia
CODICE DEONTOLOGICO
L' Associazione SENTINEL ITALIA è un'organizzazione senza fini di
lucro, con sede in Italia, che si occupa di scienza, informazione
alternativa, ufologia, misteri (www.sentinelitalia.org). I membri della C ommissione Esecutiva appartengono tutti al Gruppo Camelot (www.gruppocamelot.too.it),
un raggruppamento di ricercatori che, negli ultimi anni, si è
costituito ed è "cresciuto" con l'impegno di dirigenti di associazioni
nazionali (e internazionali), ufologi noti nel panorama italiano,
ricercatori indipendenti, giovani "promesse". La rivista web "Camelot
Chronicles" (www.camelotchronicles.com)
, nata nel 2002 e disponibile gratuitamente su internet in versione PDF
e HTML, è stata negli ultimi anni un punto di riferimento di ufologi,
ricercatori e semplici appassionati, non solo per quanto riguarda le
tematiche legate all'Ufologia, come i Fenomeni Hessdalen-Like, le
Abduction, i Crop Circles, l'Esobiologia ma anche per quanto riguarda
la Scienza Borderline, o di Frontiera, il Mistero e il Paranormale.....
in Italia, ma non solo. La nuova rivista, realizzata esclusivamente in
versione cartacea e con articoli assolutamente inediti, "Scienza e
Mistero" (www.scienzaemistero.com
- rivista associativa di SENTINEL ITALIA e distribuita periodicamente
ai propri soci) espande queste tematiche, e ne aggiunge ulteriori, come
l'Astronomia, l'Informazione Alternativa, l'Archeologia Misteriosa.
Moltissime le iniziative "messe in campo": dallo studio di casistica
inedita ad investigazioni congiunte sul campo, nuove tipologie di
analisi tecnico-scientifiche, organizzazione di importantissime
conferenze, incontri, dibattiti, un'inesauribile attività web,
consolidati rapporti con i media, il primo Podcast ufologico italiano,
Camelot Chronicast, un grande successo sul circuito iTunes.
In
quest'ottica, in data 16 marzo 2008, la Commissione Esecutiva di
SENTINEL ITALIA ha deciso di adottare- in ambito ufologico- il "codice
di comportamento" originariamente redatto in Gran Bretagna, fra il 1981
e il 1982, ed adottato dalle principali organizzazioni ufologiche
britanniche, fra cui in particolare la UFO Investigators Network
(UFOIN) e la British UFO Research Association (BUFORA). La versione che
segue è quella concordata dai membri fondatori della UFOIN nel 1999.
Essa costituisce una base fondamentale delle attività di questo gruppo
di inquirenti, i cui membri devono sottoscriverlo ed adottarlo. Tale
codice è stato adottato dal Centro Italiano Studi Ufologici (22 ottobre
2001) e dal Centro Ufologico Nazionale (maggio 2005). Tale decisione,
accettata a maggioranza dei votanti, viene considerata estremamente
vincolante e non una semplice "operazione di propaganda" come,
purtroppo alcuni rappresentanti di associazioni italiane (attraverso
interviste e comunicati web) sembrano far intuire. La corretta
comprensione ed applicazione "concreta", nel corso degli anni, messa in
atto dal Centro Italiano Studi Ufologici (CISU) ci sembra, invece,
l'unico sistema per una corretta attuazione del "corpus" deontologico
che riportiamo qui di seguito.
Commissione Esecutiva SENTINEL ITALIA
Il Presidente Paolo Bolognesi
CODICE DEONTOLOGICO NELLA RICERCA UFOLOGICA
Generalità
1. Il codice di comportamento è destinato a offrire
indicazioni, consigli e -quando necessario- azioni obbligatorie, al
fine di difendere una ricerca razionale, obiettiva ed etica sugli UFO e
sui testimoni UFO.
2. La versione che segue rappresenta per
Sentinel ITALIA una serie fondamentale di principi che debbono essere
seguiti da tutti gli iscritti dell'associazione.
3. Tutti gli
investigatori di Sentinel ITALIA dovrebbero conformarsi quanto più
possibile al codice di comportamento. Chiunque può portare
all'attenzione della Commissione Esecutiva di Sentinel ITALIA una
presunta infrazione del codice da parte di un suo iscritto. Sia la
parte lesa sia l'iscritto Sentinel ITALIA accusato avranno
l'opportunità di presentare una dichiarazione alla Commissione
Esecutiva di Sentinel ITALIA, che deciderà sull'eventuale applicazione
delle sanzioni previste dallo statuto di Sentinel ITALIA.
Definizioni
Eccetto
che nei casi specificati, le parole avranno il significato d'uso
comune, e tutti i casi di dubbia interpretazione saranno risolti
ricorrendo al Dizionario Zingarelli della lingua italiana.
1. I riferimenti a termini usati al singolare includono l'uso al plurale, e viceversa.
2. "Deve" indica un'azione obbligatoria da parte dell'investigatore.
c ) "Dovrà" o "dovrebbe" indicano azioni fortemente raccomandate (ma discrezionali) da parte dell'investigatore.
3. "Auspicabile" indica l'azione da preferirsi da parte dell'investigatore.
4. Un "rapporto originale" è il rapporto fatto e archiviato dall'investigatore ed esso può contenere materiale confidenziale.
5.
Una "versione editata" è quella autorizzata per la distribuzione
generalizzata e per la pubblicazione, ed essa può esser stata soltanto
editata o anche riscritta. Essa non deve includere nessun tipo di
materiale confidenziale.
6. "Informazioni confidenziali" sta ad
indicare quelle informazioni che non devono essere diffuse secondo le
norme sulla riservatezza personale (c.d. privacy), come pure il
materiale giudicato confidenziale ai sensi delle disposizioni del
presente codice di comportamento.
7. Il termine "pubblicazione"
include i periodici ufologici e d'altro tipo, i quotidiani, le
circolari, i comunicati stampa, i libri ed i mezzi di comunicazione
elettronica (posta elettronica, siti Web, ecc.).
Codice di comportamento
Questo codice di comportamento consiste di tre sezioni:
- Responsabilità nei confronti del testimone;
- Responsabilità nei confronti del pubblico;
- Responsabilità nei confronti dell'ufologia.
1. Responsabilità verso il testimone
1.
L'identità di un testimone di un evento UFO deve essere ritenuta
confidenziale e non può essere resa nota -in specie ai mezzi di
comunicazione di massa quali le televisioni ed i quotidiani- a meno che
dal testimone non si sia ottenuto uno specifico e recente consenso al
riguardo. Il materiale confidenziale comprende il nome del testimone,
il suo indirizzo di casa e del posto di lavoro, i numeri telefonici e
altri dati da cui si potrebbe risalire all'identità del testimone
stesso.
2. Il testimone dovrebbe essere informato circa le
potenziali conseguenze della diffusione pubblica di dettagli come
quelli di cui sopra. La sua decisione sull'eventuale diffusione deve
essere considerata come fondamentale.
3. Per quanto possibile,
tutte le interviste dovrebbero essere effettuate previo appuntamento.
Se un testimone rifiuta di collaborare in maniera diretta tramite
intervista o appuntamento, la sua volontà deve essere accettata.
4.
E' auspicabile che tutte le interviste siano condotte da due
investigatori e che nel caso il testimone sia una donna o un minore di
anni sedici uno dei presenti sia una donna.
5. Qualsiasi
richiesta da parte del testimone (o, nel caso di un minore, di un
genitore o di chi ne fa le veci) perché un terzo sia presente durante
un'intervista deve essere onorata.
6. Se il testimone rifiuta di
cooperare in un certo modo, o di incontrare un altro investigatore, la
sua decisione deve essere accettata, dato che la scelta di ulteriori
contatti risiede nel testimone stesso.
7. Un investigatore non
deve entrare o cercare di entrare in una proprietà privata senza il
permesso del proprietario, del conduttore (o dell'occupante) o di un
pubblico ufficiale a tal fine autorizzato.
8. Qualsiasi danno a
una proprietà causato da un investigatore nel corso della sua indagine
(e per la quale l'investigatore ammetta la propria responsabilità) sarà
risarcito da quell'investigatore senza la necessità che gli sia
formulata una specifica richiesta.
9. Tecniche specialistiche o
attrezzature insolite per il testimone devono essere usate durante
l'intervista soltanto dietro consenso esplicito (che dovrebbe essere
ottenuto per iscritto). L'utilizzo di tale o tali ausili dovrebbe
essere limitato alle interviste condotte da professionisti qualificati
forniti di autorizzazione all'uso di tali metodi.
10. Se lo richiede, testimone ha il diritto di essere informato delle conclusioni raggiunte dall'indagine.
11.
Dovrebbe sempre essere attribuita la debita attenzione alla salute ed
al benessere del testimone. Se si suppone che egli possa soffrire a
causa della prosecuzione delle attività di indagini esse devono essere
sospese o completamente abbandonate.
12. Sentinel ITALIA
considera le tecniche di regressione ipnotica del tutto inopportune in
occasione delle indagini sui casi ufologici. Esse non devono mai essere
usate. Se un testimone si rivolgesse a un investigatore di Sentinel
ITALIA richiedendo tale metodo, l'investigatore è obbligato a spiegare
le ragioni della nostra decisione di non utilizzare tale tecnica e deve
mettere al corrente il testimone del dibattito che nella psicologia
riconosciuta è in corso sulla sua natura, sui possibili effetti a lunga
scadenza di essa -come l'adattamento della memoria- e del nostro
divieto assoluto di usarla. Se il testimone insistesse ulteriormente,
non dovrebbe essere indirizzato a nessun ufologo, ma ad un medico
professionista qualificato. Se il testimone decidesse ancora di
procedere con la regressione ipnotica attraverso un'altra strada,
l'indagine da parte di Sentinel ITALIA deve essere conclusa.
2. Responsabilità nei confronti del pubblico
1.
Tutti gli investigatori devono cooperare in maniera completa con le
forze di polizia e con qualsiasi altro ente pubblico, in particolare in
quelle circostanze che possano riguardare la sicurezza nazionale oppure
la vita, la morte e l'integrità di altre persone.
2. Se durante
un'indagine s'incontra una situazione che è, o che può diventare
pericolosa per il pubblico, o che potrebbe causare danni a dei beni di
proprietà di terzi, l'investigatore deve senza alcun indugio
notificarla alla polizia o ad altri enti preposti e intraprendere tutti
i passi ragionevoli per la difesa dei beni pubblici e privati.
3.
Si ricorda agli investigatori che essi non godono di alcun privilegio,
e che potrebbero essere richiesti di rivelare informazioni
confidenziali davanti ad un tribunale. Se dovesse intervenire tale
circostanza, le altre clausole del codice di comportamento sono
temporaneamente sospese.
4. Gli investigatori di Sentinel ITALIA
devono in qualsiasi momento soppesare le loro responsabilità
nell'informare il pubblico sulla questione UFO, di contro alle
richieste spesso contraddittorie da parte dei mezzi di comunicazione di
massa. Dovrebbero essere evitate l'emissione di affermazioni non
adeguatamente sostenute, l'espressione di teorie carenti di prove e di
speculazioni non obiettive circa casi ufologici. Se si cogliesse
l'opportunità di offrire una prospettiva razionale per il fenomeno
grazie a mezzi rivolti al pubblico, dovrebbe sempre esser rammentato
che si rappresenta sia Sentinel ITALIA sia la ricerca scientifica sugli
UFO. Ci si dovrà perciò sforzare di farlo in maniera responsabile. 5.
La credibilità di un testimone o di un collega non dovrebbe essere
contestata in pubblico a meno che le prove e l'interesse generale non
presentino una necessità schiacciante. Se necessario, si dovrà sempre
essere disposti a giustificare tale azione davanti alla Commissione
Esecutiva di Sentinel Italia.
3. Responsabilità nei confronti dell'ufologia
1.
La libera circolazione dell'informazione non dovrebbe essere limitata
per fini di lucro individuale. Gli investigatori di Sentinel ITALIA
informeranno i colleghi dei loro lavori in corso e ne consentiranno
l'utilizzo in pubblicazioni da parte di altri membri responsabili della
comunità ufologica. Ciò è soggetto alla condizione che anche le altre
parti siano disponibili ad attribuire il dovuto credito alla fonte da
cui l'informazione proviene. I membri di Sentinel ITALIA possono usare
l'informazione per i loro scopi (ad esempio per scrivere articoli e
libri), ma non devono ritardare ingiustamente il rilascio delle
informazioni alla comunità ufologica per perseguire tali scopi.
2.
Ai colleghi e alle altre fonti dal cui lavoro avete tratto informazioni
deve sempre essere attribuito il dovuto merito, tranne che essi
espressamente abbiano chiesto di non essere identificati.
3.
Quando possibile, le interviste condotte durante un'indagine dovrebbe
essere registrate su audiocassetta, videocassetta o con altre
attrezzature di registrazione. Tuttavia, se il testimone (o i suoi
tutori nel caso di un minore) obiettasse all'utilizzo di un
registratore, la documentazione scritta dovrebbe essere la più
dettagliata che le circostanze permettono. Essa dovrebbe inoltre essere
trascritta in maniera adeguata nel più breve tempo possibile
dall'intervista.
4. Tutti i rapporti sui casi ufologici
dovrebbero indicare le persone presenti durante qualsiasi intervista,
il loro status e la loro relazione con il testimone o i testimoni.
5.
Qualsiasi informazione confidenziale a causa di fatti inerenti a questo
codice non deve essere resa disponibile nel rapporto editato. Solo il
rapporto editato dovrebbe essere reso disponibile per uso esterno.
6.
L'identità di un testimone deve essere considerata confidenziale e non
deve essere inclusa nel rapporto editato a meno che il testimone non
prenda lui stesso l'iniziativa di palesarsi. Qualsiasi dubbio
persistente sulla difesa del testimone dovrebbe prevalere su qualsiasi
altra considerazione. Per difendere in pieno il testimone che occupi
posizioni lavorative delicate, gli investigatori potrebbero ritenere
necessario di non rivelare ad alcuni settori del mondo ufologico
dettagli relativi al momento, alla località e ad altre circostanze
concernenti l'episodio, in specie quelli che potrebbero far risalire ad
un testimone che ha richiesto di non rivelare la propria identità.
7.
La priorità principale di ogni indagine deve essere di consentire ad un
testimone di riferire quanto ha da dire senza alcun intervento esterno.
Un investigatore non dovrebbe discutere con un testimone di proprie
teorie personali riguardo al caso o al fenomeno durante l'indagine
iniziale. Se tali punti fossero discussi in seguito, si dovrebbe
sottolineare che si tratta di teorie, ed esse dovrebbero essere
sostenute con qualsiasi prova disponibile. Nel rapporto alla comunità
ufologica le teorie personali circa un testimone o un caso dovrebbero
essere chiaramente indicate come tali e separate dai fatti principali
relativi all'indagine.
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Benvenuto dall'associazione Sentinel Italia
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Il caso Punta Raisi
Il pilota civile Vincenzo Garofalo dichiarò di aver fotografato il 3 settembre 2006, nei pressi di Punta Raisi, con la macchina fotografica digitale, un presunto UFO. L’ immagine venne diffusa per la prima volta nel settembre 2008 su Raidue, in un programma mattutino in cui si parlava della vicenda di Caronia, in Sicilia, ove avvennero combustioni in varie abitazioni non ancora spiegate dai ricercatori...>>>CONTINUA

 Prossimamente il nuovo numero del 2009

COMUNICATO del 06 10 2008
COMMISSIONE ESECUTIVA SENTINEL ITALIA
OGGETTO : Codice Deontologico
In data 5 ottobre 2008, il Presidente di Sentinel Italia Paolo Bolognesi, ha chiesto formalmente, a norma dell'art. 3 (sezione: Generalità) del Codice di Comportamento adottato da Sentinel ITALIA (versione concordata dai membri fondatori della UFOIN nel 1999), di sottoporre all'attenzione della Commissione una sua "presunta infrazione", contestata su di un Forum di discussione ufologica....>>>CONTINUA
PER NON DIMENTICARE
11 Settembre 2001 Per trovare un barlume di verità bisogna andare indietro nel tempo cercando di capire le origini, e guardando oltre l'orizzonte una luce veritiera si scorgerà. "Perchè è accaduto?" (Prossimamente su Sentinel Italia)
STRISCIA LA NOTIZIA in Camera di Commercio di Trieste - BLOG PILOTATI E CACCIA ALLE STREGHE IN ITALIA : LA QUESTIONE DELLA TARGA ENIGMATICA
Dr. Mario Zandegiacomo
Premetto, innanzitutto, che ciò di cui scriverò riguarda le vicissitudini di un’ azienda di nuovissima costituzione, aprile 2007, che si è trovata ad essere bersaglio di parte del mondo scientifico, del CICAP, di Striscia la Notizia e di un blog attivo per oltre 3 mesi, oltre che di minacce personali, per il solo fatto di possedere una tecnologia di deumidificazione delle murature assolutamente non invasiva ed adatta a grandi opere ( dunque alla totalità del patrimonio artistico italiano ed estero ) talmente innovativa, da averla portata ad un passo dalla vittoria nella Start Cup 2007, indetta dall’ Università degli studi di Trieste. Però, lo ricordiamo, sempre di un sistema di deumidificazione si tratta e non di qualcosa di strategico riguardante la difesa della Terra dagli attacchi di esseri alieni !....>>>CONTINUA


Dr. Massimo Teodorani, Ph.D.
Astrofisico
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